Il D.L. n.71 del 31/05/2024 è intervenuto modificando la previgente disciplina in materia di rimborso dei volontari.
Si ricorda che è data la possibilità ai sodalizi sportivi di “avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.
RIMBORSO SPESE
L’art. 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021 è stato modificato, prevedendo che «Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di € 400,00 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.»
IMPONIBILITÀ FISCALE/CONTRIBUTIVA DEI RIMBORSI
ATTENZIONE!
Tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito del percipiente.
Al contrario, concorreranno al computo delle soglie contributive e fiscali al fine di verificare eventuali splafonamenti.
DIPENDENTI PUBBLICI
Il D.L. n.71 del 31/05/2024 è intervenuto anche in materia di lavoro sportivo e dipendenti della Pubblica Amministrazione.
In particolare, tra i compensi che un pubblico dipendente può percepire senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza sono ora compresi quelli derivanti dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di € 5.000,00 annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.
Resta ferma la preventiva autorizzazione, qualora venga superata tale soglia.