COS’E’ L’IMU?
L’IMU è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra ‘Salva-Italia’ del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
È operativo a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stato valido anche sull’abitazione principale.
Dal 2011 a oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l’ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola all’IMU.
CHI DEVE PAGARE L’IMU?
Il versamento della tassa IMU è dovuto dai possessori dei seguenti immobili:
– fabbricati diversi dall’abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);
– abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie “di lusso” A/1, A/8 e A/9);
aree fabbricabili e terreni agricoli.
Più precisamente, l’IMU è obbligatoria per chi:
– è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
– è titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
– è coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale;
– è concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.
QUANTO SI DEVE PAGARE DI IMU?
L’IMU si calcola sulla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale (rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento). Su tale base imponibile viene applicata un’aliquota ordinaria che varia da Comune a Comune.
COME SI PAGA L’IMU?
L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%.
Il tributo va rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 4 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 4 mesi, anziché di 12.
QUANDO SI PAGA L’IMU?
Le due rate IMU scadono:
– il 16 giugno (versamento dell’acconto);
– il 16 dicembre (versamento del saldo).
Nel caso, però, in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.
Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.
CHI NON DEVE PAGARE L’IMU?
Sono ESCLUSI dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi, le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa e, in quanto tale, soggetto a IMU.
N.B. A seguito della sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale, viene, di fatto, estesa la doppia esenzione a tutte le coppie coniugate/unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte.
COSA SI INTENDE PER PERTINENZA?
Le pertinenze dell’abitazione principale sono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie (in caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una).
Quindi, qualora siate possessori di immobili che non costituiscono abitazione principale, siete soggetti al pagamento dell’IMU.
Sono ESCLUSI dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi, le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa e, in quanto tale, soggetto a IMU.
N.B. A seguito della sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale, viene, di fatto, estesa la doppia esenzione a tutte le coppie coniugate/unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte.