Nel mondo sportivo dilettantistico la sponsorizzazione è un accordo commerciale tra un’azienda e un sodalizio non profit (Associazione o Società Sportiva Dilettantistica), sulla base del quale l’azienda (Sponsor) finanzia il sodalizio sportivo (Sponsee) in cambio di un auspicato vantaggio commerciale, raggiungibile attraverso un comportamento del soggetto sponsorizzato.
Dal punto di vista del sodalizio sportivo, la sponsorizzazione può rappresentare un’opportunità per ottenere finanziamenti per lo sviluppo delle proprie attività, ammodernare le strutture, acquisire nuovi materiali o, più semplicemente, finanziare le spese correnti; allo stesso tempo, l’azienda sponsor consegue un ritorno commerciale e anche fiscale.
REQUISITI
Un corretto rapporto di sponsorizzazione sportiva deve rispettare i seguenti requisiti:
– il soggetto sponsorizzato deve essere una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI/RASD;
– la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine e i prodotti/servizi dello sponsor;
– il soggetto sponsorizzato deve effettivamente aver posto in essere una specifica attività promozionale.
Il contratto di sponsorizzazione, auspicabilmente, ma non obbligatoriamente, avente forma scritta, deve esplicitamente indicare che la prestazione di sponsorship mira a promuovere l’immagine e i prodotti/servizi dello Sponsor, individuando le modalità effettive di esecuzione della prestazione dello Sponsee, come, per esempio:
– l’esposizione di striscioni nel campo sportivo,
– la stampa del logo dello sponsor sull’abbigliamento o materiale sportivo utilizzato dagli atleti, o sul pulmino utilizzato per le trasferte;
– la stampa di pubblicazioni edite in occasione di particolari manifestazioni (tornei estivi, gare, ecc.) o locandine che pubblicizzano le singole manifestazioni sportive;
– l’esposizione di un banner nel sito internet del sodalizio.
N.B. È buona prassi conservare idonea documentazione (fotografica, copia del materiale stampato, copia di locandine, volantini, stampe del sito) che attesti che l’operazione sia stata effettivamente realizzata, in modo da poterla produrre in caso di successiva richiesta.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LO SPONSOR – art.90, co.8, L.289/2002 (fino al 30 giugno 2023)
– art.12, co.3 D.lgs.36/2021 (dal 1° luglio 2023)
“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche (…) riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Tale norma ha introdotto una presunzione legale assoluta di inerenza del costo sostenuto dalla società Sponsor, che permette alla stessa la deducibilità (come costi di pubblicità) delle somme corrisposte ad Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, entro il limite annuo di € 200.000,00.
L’Agenzia delle Entrate, con la sua Circolare n.21/2003, ha previsto che:
“(…) la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima”.
La giurisprudenza ha affermato e ribadito più volte che queste spese possono essere dedotte a prescindere da qualsiasi considerazione sull’inerenza o l’antieconomicità dell’investimento pubblicitario, purché sussistano tutti i presupposti previsti dalla norma
Ciò nonostante, alcune Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate continuano a ‘mettere sotto i riflettori’ le spese per sponsorizzazione sportiva, disconoscendo la deducibilità di questo costo.
Diversi gli interventi della Corte di Cassazione sul tema:
– con la sentenza n.3770/2015 è stata ammessa la deducibilità delle spese pubblicitarie di una società, anche se sostenute in zone nelle quali il marchio non è pubblicizzato, ovvero in aree geografiche nelle quali l’impresa non esercita attività;
– con una più recente ordinanza, la n.18726/2024 del 09/07/2024, la Suprema Corte afferma che l’inerenza prescinde dalla riconducibilità delle spese di sponsorizzazione alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo e, ai fini della sussistenza del requisito dell’inerenza, esclude che debba sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività;
– è sempre la Cassazione che, nell’Ordinanza n.20900/2024 del 26/07/2024, ribadisce che l’amministrazione finanziaria non può contestare la sponsorizzazione per incongruità o antieconomicità del costo, perché tali spese sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza garanzia che tale obiettivo possa essere conseguito.