Entro il prossimo 17 Marzo (il 16 cade di domenica) i sostituti d’imposta devono inviare le cd. Certificazioni Uniche (CU 2025), con le quali vengono attestate le somme corrisposte ai percettori a titolo di:
– redditi di lavoro dipendente;
– redditi assimilati al lavoro dipendente;
– redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
– redditi diversi;
– redditi per locazioni brevi.
Entro il 31 Marzo, invece, vanno trasmesse le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio abituale di arti o professioni.
A partire dall’anno d’imposta 2024 l’obbligo è venuto meno qualora i percipienti si trovino in regime fiscale forfettario.
ALCUNI ESEMPI DI REDDITI DA CERTIFICAZIONE UNICA:
– Redditi derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, alle dipendenze e sotto la direzione di altri;
– Redditi cd. equiparati ai redditi da lavoro dipendente (come ad esempio pensioni e assegni equipollenti ecc.);
– Redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative;
– Le indennità, le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente (come ad esempio cassa integrazione, indennità di disoccupazione ecc.);
– Redditi derivanti da prestazioni occasionali;
– Redditi professionali (ad eccezione di coloro che sono in regime forfettario, per cui è venuto meno l’obbligo di Certificazione Unica);
N.B. Tale elenco è esemplificativo ma non esaustivo.
RACCOMANDAZIONI
Si consiglia di informare il proprio Consulente sulle varie tipologie di reddito percepito, così da individuare la corretta collocazione all’interno della propria Certificazione Unica.
Affinché tutto sia fatto entro le scadenze prestabilite, è necessario che il proprio Consulente riceva tempestivamente tutte le informazioni e tutti i documenti utili allo scopo.
Le Certificazioni Uniche saranno poi trasmesse all’Agenzia delle Entrate e potranno essere utilizzate per la corretta compilazione delle dichiarazioni dei redditi.