Il meccanismo del reverse charge
Il cedente/prestatore che effettua un’operazione imponibile ai fini IVA addebita l’imposta relativa alla cessione/prestazione al cessionario/committente, diventando debitore dell’Erario, mentre quest’ultimo registrerà, corrispondentemente, un credito di pari importo.
Con il meccanismo del reverse charge, disciplinato dall’articolo 17, commi 5, 6 e 7 del DPR n.633/1972, invece, il debito IVA derivante dall’effettuazione dell’operazione sorge direttamente in capo al cessionario/committente, anziché al soggetto che pone in essere l’operazione (cedente/prestatore).
In pratica…
- il cedente/prestatore emette fattura senza rivalsa dell’IVA;
- il cessionario/committente
– registra la fattura ricevuta integrandola dell’IVA, con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’ammontare dell’imposta dovuta;
– procede alla doppia annotazione: ossia registra la fattura integrata sia nel registro IVA acquisti (generando IVA a credito) sia nel registro IVA vendite (contabilizzando così il debito IVA), in modo da rendere neutrale l’operazione.
La ratio
La ragione dell’istituto in esame è di ‘semplificare’ la riscossione dell’IVA, nonché di contrastare la frode, l’evasione e l’elusione fiscale: infatti, il meccanismo evita la possibilità che il debitore del tributo (cedente/prestatore) ometta il versamento e, al contempo, che l’acquirente (cessionario/committente) rivendichi il proprio credito IVA.
Soggetti esonerati
L’Amministrazione Finanziaria ha esplicitamente affermato, con la Circolare n.14/E del 27 marzo 2015, che il reverse charge (art.17, sesto comma, lettera a-ter, DPR 633/72) non si applica per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti della annotazione delle fatture e della tenuta del registro degli acquisti.
La stessa circolare indica espressamente, a titolo esemplificativo, tra i soggetti a cui la norma non si applica, gli “enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398”.
Pertanto, le ASD e le SSD che hanno optato per il regime di cui alla Legge n.398/91, sono esonerati dall’applicazione del meccanismo del reverse charge.
I sodalizi sportivi in regime ex L. 398/1991, quindi, qualora ricevessero fatture senza l’esposizione dell’IVA e con l’indicazione del riferimento normativo dell’art. 17, commi 5, 6 e 7 del DPR n.633/1972, dovranno contattare immediatamente il cedente/prestatore al fine di ribadire di essere soggetti esonerati dall’applicazione del reverse charge e chiedere la riemissione della fattura con l’applicazione dell’IVA.