Come noto, a partire dal 1° luglio 2023 è stato istituito un nuovo regime di incompatibilità delle cariche sociali all’interno dei sodalizi sportivi, più ampio rispetto alla previgente disciplina.
L’articolo 11 del D.lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) ha previsto che «È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».
NORMATIVA A CONFRONTO
Prima → E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Dopo → È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
ESEMPI PRATICI – 1° CASO
ESEMPI PRATICI – 2° CASO
ESEMPI PRATICI – 3° CASO
ESEMPI PRATICI – 4° CASO
ESEMPI PRATICI – 5° CASO
ESEMPI PRATICI – 6° CASO
Tutte le ASD/SSD dovranno verificare che non sussistano cause di incompatibilità delle cariche sociali qualora ci siano relazioni con più sodalizi sportivi.