CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
Sono annualmente obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi:
- i contribuenti che hanno conseguito redditi nell’anno oggetto di dichiarazione e non rientrano nei casi di esonero (descritti di seguito);
- i contribuenti titolari di partita IVA: costoro, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito, sono obbligati alla dichiarazione annuale.
CASI DI ESONERO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi:
- da abitazione principale o da altri fabbricati non locati¹ ;
da lavoro dipendente e/o da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, - redditi soggetti a imposta sostituiva, con esclusione della cedolare secca, o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- redditi esenti.
1. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale (abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu).
QUAL E’ IL MODELLO DA PRESENTARE?
I contribuenti presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi o il modello 730, a seconda della tipologia di reddito posseduta.
I lavoratori dipendenti e i pensionati che possiedono redditi da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi diversi possono presentare il modello 730.
Tutti gli altri soggetti e i contribuenti non residenti fiscalmente in Italia nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi presentano il modello Redditi.
QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La dichiarazione dei redditi va presentata entro i seguenti termini:
- il modello 730 entro il 30 settembre 2024
- il modello Redditi entro il 15 ottobre 2024
COME SI VERSANO LE IMPOSTE
Il contribuente versa le imposte – risultanti dalla dichiarazione dei suoi redditi – mediante un acconto e un saldo.
In particolare, ogni anno va versato:
- il saldo relativo all’anno precedente;
- un acconto relativo all’anno in corso.
Se l’acconto è inferiore a € 257,52 dev’essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre dell’anno di imposta.
Se l’acconto è superiore a € 257,52 dev’essere versato in due tranches:
- la prima, pari al 40%, va versata entro il 30 giugno¹;
- la seconda, pari al restante 60%, va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.
1. La prima tranche di acconto (così come il saldo) può essere rateizzata fino a un massimo di n.7 rate.