Come già anticipato nell’ultima newsletter del 2023, a partire dal 1 Gennaio 2024 è stato esteso anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche che svolgono attività commerciale e adottano il regime forfetario di cui alla Legge n.398/1991 l’obbligo di emettere fattura elettronica, a prescindere dall’entità dei ricavi commerciali conseguiti nell’anno precedente.
Pertanto, dal 1 Gennaio 2024 tutti i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a:
- inviare le fatture elettroniche entro il 12° giorno dall’effettuazione dell’operazione (a esempio: data incasso 01/01/2024, termine invio della fattura al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate 12/01/2024);
- conservare elettronicamente i documenti elettronici che transitano per lo SDI (sia fatture attive che passive);
- adempiere agli obblighi dell’esterometro.
INVIO E CONSERVAZIONE
Per l’emissione e l’invio allo SDI della fattura in formato elettronico, nonché per la conservazione telematica dei documenti, ci si può avvalere del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate in forma gratuita o, in alternativa, utilizzare dei sistemi proposti da provider privati a pagamento (Fatture in cloud, Aruba Fatturazione, ecc.)
Lo Studio può consigliare, a seconda del numero di documenti emessi e ricevuti, se è o meno il caso di acquistare un software ad hoc.
Le sanzioni applicabili in caso di errata o omessa fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 471/1997 sono le seguenti:
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
ESTEROMETRO E AUTOFATTURA ELETTRONICA
L’esterometro è un adempimento con cui comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture ricevute o emesse da o verso soggetti non residenti in Italia.
Questi dati devono essere trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio:
- per le fatture attive, si dovrà emettere una fattura elettronica;
- per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, si dovrà emettere un’autofattura elettronica, con successivo versamento dell’IVA relativa entro il 16 del mese successivo, per i soggetti in regime ex L.398/91.
L’autofattura deve essere inviata entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione della fattura del fornitore estero.
SANZIONI
Le sanzioni applicabili in caso invio tardivo, omesso o errato delle autofatture elettroniche allo SDI sono fissate in € 2,00 per ciascuna fattura, attiva o passiva, non trasmessa allo SDI, con un massimo di € 400,00 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo mensile di € 200,00, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alle scadenze o, se nel medesimo termine, i dati errati trasmessi sono corretti.
Si invitano pertanto tutti i Clienti:
- a fare attenzione alla data di incasso di eventuali proventi commerciali da fatturare, in modo da rispettare il termine dei 12 giorni per l’emissione della e-Fattura;
- a inviare allo Studio, tempestivamente, eventuali fatture estere ricevute, in modo da poter garantire l’emissione dell’autofattura nei termini di Legge.