L’art. 29 del D.lgs. 36/2021 prevede la possibilità – per i sodalizi sportivi – di “avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.
In particolare, le prestazioni dei volontari:
- sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti;
- non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario (…);
- sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di cui il volontario è socio o associato (…).
DELIBERA AUTORIZZATIVA
L’organo competente, di norma il Consiglio Direttivo, deve deliberare sia sulla tipologia di spesa che sull’attività svolta dal volontario.
ATTIVITÀ SVOLTE DAL VOLONTARIO
La condizione affinché si possa ricorrere all’attività del volontario è che la prestazione sia genuina, ovvero non sia previsto alcun pagamento a eccezione dell’eventuale rimborso spese documentate. Anche la mera attività di segreteria, così come altre attività non sportive (quali la sistemazione e pulizia degli spazi, la manutenzione o la gestione dell’apertura o chiusura dell’impianto) possono essere attività svolte dal volontario.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E TESSERAMENTO
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari hanno l’obbligo di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.
La norma non impone il tesseramento del volontario; potrebbe essere, tuttavia, opportuno procedere al suo tesseramento in considerazione degli effetti derivanti da tale atto, relativi, a esempio, alla tutela infortunistica e alla necessaria copertura per responsabilità civile terzi.
È consigliabile verificare con l’organismo di tesseramento l’esistenza di tali coperture.
RIMBORSO SPESE
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, previa delibera del CdA, anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art.46, D.P.R. 28/12/2000 (purché non superi l’importo di € 150,00).
PAGAMENTO
Il rimborso spese al volontario, non essendo quest’ultimo un lavoratore, può essere pagato in contanti (purché inferiore all’importo di € 1.000,00).
DOCUMENTI DA PREDISPORRE
Diversamente dal Codice del Terzo Settore, la riforma dello sport non impone l’obbligo di istituire un Registro dei Volontari.
È tuttavia importante farsi sottoscrivere una Dichiarazione dal volontario, da cui si possa evincere la natura a titolo gratuito della collaborazione.
La Riforma dello sport non prevede l’obbligo di comunicare tale dichiarazione; è, tuttavia, opportuno conservarla per risolvere eventuali contestazioni e rivendicazioni da parte del collaboratore o in sede di accertamento.
Si allega una bozza di Dichiarazione del volontario, da far sottoscrivere con l’avvio della prestazione, e una bozza di ricevuta di rimborso spese.