Cosa si intende per LIQUIDAZIONE IVA?
La liquidazione IVA è il calcolo periodico dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che un’impresa o un professionista deve versare allo Stato.
Come funziona?
Si calcola la differenza tra IVA a debito (l’imposta incassata sulle vendite) e IVA a credito (l’imposta pagata sugli acquisti).
Se l’IVA a debito è maggiore dell’IVA a credito, il contribuente deve versare la differenza all’Agenzia delle Entrate. Se invece è l’IVA a credito a essere maggiore, il credito può essere chiesto a rimborso ovvero ‘riportato’ al periodo d’imposta successivo.
PERIODICITA’
– MENSILE: per chi ha un volume d’affari superiore a € 400.000,00 (servizi) o € 700.000,00 (vendita di beni);
– TRIMESTRALE: per chi ha un volume d’affari inferiore a tali soglie.
SCADENZE
– entro il 16 del mese successivo per i contribuenti mensili;
– entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre per i contribuenti trimestrali.
LI.PE. (Liquidazioni Periodiche IVA)
L’Agenzia delle Entrate, al fine di monitorare i versamenti IVA e individuare eventuali irregolarità, ha previsto l’obbligo delle LI.PE.
Le LI.PE. sono comunicazioni obbligatorie che riepilogano le liquidazioni IVA effettuate nel trimestre.
Le scadenze per la presentazione delle LI.PE. nel 2025 sono le seguenti:
1° trimestre (gennaio-marzo) – 3 giugno 2025
2° trimestre (aprile-giugno) – 30 settembre 2025
3° trimestre (luglio-settembre) – 1 dicembre 2025
4° trimestre (ottobre-dicembre) – 2 marzo 2026
LA DICHIARAZIONE IVA
La Dichiarazione IVA è un adempimento fiscale obbligatorio per i titolari di partita IVA, attraverso il quale vengono riepilogate le operazioni effettuate nell’anno ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Chi deve presentarla?
imprese e professionisti titolari di partita IVA;
enti che svolgono attività commerciali;
soggetti in regime ordinario.
Cosa contiene?
– fatturato annuo e IVA incassata (IVA a debito);
– IVA detraibile sugli acquisti effettuati;
– saldo finale tra IVA a debito e IVA a credito;
– eventuali crediti da riportare all’anno successivo o da compensare con altri tributi.
Chi sono i soggetti esonerati?
– contribuenti in regime forfettario;
– coloro che svolgono esclusivamente operazioni esenti IVA (art.10 del DPR n.633/72);
– associazioni e società sportive che adottano il regime di cui alla L. 398/91;
– altre categorie particolari.
Termini e modalità di presentazione
Per l’anno d’imposta 2024 la dichiarazione IVA andrà inviata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 e presentata esclusivamente per via telematica.
Dichiarazioni presentate ENTRO 90 giorni dalla scadenza
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate tempestive, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (da € 250,00 a € 2.000,00), a meno che il contribuente, insieme alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso.
Dichiarazioni presentate OLTRE 90 giorni dalla scadenza
Se la Dichiarazione IVA viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza, viene considerata omessa, ma può, comunque, essere sanata con specifiche sanzioni.
Se presentata entro l’anno successivo, viene considerata “tardiva”, ma può essere sanata con il pagamento di sanzioni.
Se presentata dopo un anno, non ha alcun valore e non viene considerata valida.