Quando si parla di Società Sportiva Dilettantistica uno dei temi più dibattuti, sia in dottrina che in giurisprudenza, è sicuramente quello della trasferibilità delle quote.
Tale dubbio è sorto anche in riferimento alle modifiche statutarie resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport.
Ma andiamo con ordine.
COSA SI INTENDE PER TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE?
Per trasferibilità della quota si intende quell’operazione attraverso cui un soggetto (cedente), detentore di una quota all’interno di una SRL, decide di volerla cedere a un altro soggetto (cessionario), che intende acquistarla, diventando, in questo modo, socio della Società.
Essa rappresenta una delle operazioni più comuni nel mondo imprenditoriale.
Il trasferimento delle partecipazioni di una Società è generalmente libero, a meno che non sia diversamente previsto nello Statuto della stessa.
TUTTO QUESTO VALE ANCHE PER LE S.S.D. A R.L. ?
Le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata sono, da un punto di vista squisitamente civilistico, S.R.L. a tutti gli effetti.
Pertanto, è lecito inserire all’interno dello Statuto di una S.S.D. la possibilità di trasferire liberamente le partecipazioni sociali (quote di capitale), ma devono essere attentamente valutate le possibili conseguenze che potrebbero derivare da una scelta di questo tipo.
La norma che disciplina le Società Sportive è l’art.90 della Legge n.289/2002, tutt’ora in vigore, il cui primo comma prevede che «Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro».
Tra le clausole previste da tale norma, manca proprio quella relativa alla cessione.
Seppure manchi, allo stato attuale, un riferimento normativo in cui venga esplicitamente prevista l’intrasferibilità delle quote (al contrario di quanto previsto, invece, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche), è bene precisare che sia la prassi amministrativa (attività di parte degli organi verificatori), sia recente giurisprudenza, suggeriscono prudenzialmente un’interpretazione restrittiva della norma, di cui non si può non tener conto.
E’ possibile avere due linee di pensiero:
- un approccio, che potremmo definire «estensivo», secondo il quale per potersi avvalere delle agevolazioni di cui all’art.148 T.U.I.R. (norma scritta per le A.S.D.) è necessario il rispetto di entrambe le disposizioni
(art.148 T.U.I.R e art.90 Legge n.289/2002). - un approccio cd. «della sostituzione automatica», tale per cui le clausole stabilite dall’art.148 T.U.I.R. verrebbero sostituite, per le società di capitali, da quelle previste dall’art.90 Legge n.289/2002).
La prima teoria potrebbe sembrare più solida, dato che poggia le basi su un’interpretazione coerente e difficilmente contestabile; la seconda, dal canto suo, legittimerebbe la trasmissibilità anche per le S.S.D. sulla base di un approccio «letterale» della norma. Ciò nonostante, quest’ultima troverebbe fondamento sia sulla norma principe, ossia l’art.90 Legge n.289/2002, che nei principi generali dell’interpretazione delle norme.
N.B. COSA PUO’ ACCADERE IN CASO DI CONTESTAZIONE DELLA CLAUSOLA DI TRASFERIBILITÀ?
Qualora una S.S.D. decidesse di non inserire la clausola di intrasferibilità, accetterebbe, implicitamente, il rischio di subire contestazioni da parte degli OO.VV., i quali potrebbero eccepire su tale mancanza e disconoscere, motivando con illiceità dello Statuto, la fruizione dei benefici fiscali (tra cui la possibilità di de-commercializzare i corrispettivi specifici, che, in tal caso, diventerebbero rilevanti ai fini delle imposte dirette).
Da qui, potrebbe seguire un contenzioso, il risultato, come è ovvio, sarebbe tutt’altro che certo.