Dal 2025 gli amministratori di società avranno l’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’art. 1, c. 860, della Legge di bilancio 2025, infatti, ha modificato l’art.5, c.1, del D.L. 1791/2012, aggiungendovi le parole «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria», introducendo l’obbligo di iscrizione delle PEC degli amministratori nel Registro imprese istituito presso le Camere di Commercio.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è, ormai, uno strumento essenziale per garantire la certezza delle comunicazioni elettroniche in ambito legale e amministrativo. Con l’introduzione di questo obbligo, il legislatore intende:
– promuovere la digitalizzazione delle comunicazioni ufficiali;
– rendere più agevoli i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tra privati;
– assicurare trasparenza e tracciabilità nelle attività degli amministratori.
CHI E’ OBBLIGATO?
L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica dell’ente e dalla data di iscrizione al Registro delle imprese.
Questo significa che saranno coinvolti:
Gli amministratori di società di capitali (SRL, SPA, SRLS, ecc.) e, quindi, anche delle società sportive dilettantistiche (S.S.D. a R.L.);
Gli amministratori di società di persone (SNC, SAS, ecc.);
I titolari di cariche equivalenti in altre tipologie societarie.
Naturalmente, l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale e non può coincidere con quello della società.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con nota del 12 marzo 2025, ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative alle Camere di Commercio (CCIA) sull’obbligo, chiarendo che:
– le società di nuova costituzione, iscritte dal 1° gennaio 2025 in poi, dovranno comunicare l’indirizzo PEC dell’amministratore contestualmente alla registrazione.
– le società già iscritte alla data del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2025.
Sono escluse dall’obbligo le società semplici (tranne quelle agricole), le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI
Il MIMIT specifica che la pratica di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore, al pari di quella della società, sarà esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per le società di nuova costituzione, l’omissione dell’indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione presentata dall’impresa.
Per le società esistenti, se non viene comunicata la PEC dell’amministratore, la Camera di Commercio sospenderà la registrazione di qualsiasi nuova pratica, dando un massimo di 30 giorni per rimediare.
Se la PEC non viene fornita entro questo periodo, la richiesta di registrazione sarà rigettata. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC, si applica una sanzione amministrativa che va da € 103,00 a € 1.032,00 (art.2630 del Codice Civile).
Se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a un terzo dell’importo.