AMBITO DI APPLICAZIONE
I contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla “Rottamazione-quater” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare, possono essere riammessi alla definizione agevolata.
È possibile presentare la domanda di riammissione per le cartelle o gli avvisi, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, solo se:
– non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024), oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
– il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024).
N.B. Non rientrano nella riammissione alla definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024; per tali debiti, i contribuenti devono continuare a rispettare le scadenze di pagamento indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, per non perdere i benefici della definizione agevolata.
COME CHIEDERE LA RIAMMISSIONE?
Per essere riammessi alla definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online, sul sito di Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 aprile 2025.
Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali si può richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:
– unica rata, entro il 31 luglio 2025;
– fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
EFFETTI DELLA RIAMMISSIONE
Dopo la presentazione della domanda, Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:
– non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
– non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.
N.B. Il contribuente, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione, non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n.602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).