Come ricordato nel contenuto pubblicato lo scorso 29 ottobre, dal 1° gennaio 2025 sarebbero entrate in vigore le novità contenute nel D.L. n.146/2021: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell’esclusione dall’IVA sarebbero state attratte nel campo di applicazione dell’imposta.
Tuttavia, il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024 ha approvato il Decreto Milleproroghe (a breve in G.U.) in cui è presente il rinvio al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione (e non più di esclusione) Iva.
Come riportato nel comunicato stampa pubblicato sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 9 dicembre 2024, «si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146».
Il riferimento è, in particolare, alle cessioni e prestazioni effettuate dietro pagamento di specifici corrispettivi o contributi a favore di soci e tesserati, come da finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, cessioni e prestazioni che fino a gennaio 2026 risultano ancora escluse dall’Iva e, quindi, non rilevanti ai fini di tale imposta.
La proroga concede agli enti un anno in più per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Si evidenzia che il passaggio dall’attuale procedura di esclusione (prevista dall’art.4, co.4, D.P.R. 633/1972 – c.d. «decreto IVA») al regime di esenzione (previsto dall’art.10, D.P.R. 633/1972) non avrebbe avuto effetti sostanziali sui corrispettivi incassati dai sodalizi sportivi a fronte di prestazioni di natura sportiva o didattica operate in favore di soci, associati o tesserati (nonché di altre ASD/SSD affiliate alla medesima organizzazione nazionale).