Il 12 Gennaio 2024 la Confederazione Italiana dello Sport – Confcommercio Imprese per l’Italia e le OO.SS. Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom Uil hanno stipulato il Testo Unico del C.C.N.L. per i lavoratori sportivi, con vigenza triennale dal 1 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026.
Si riportano di seguito le principali novità.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
In seguito all’entrata in vigore della c.d. Riforma dello Sport le Parti hanno sottoposto la classificazione del personale a revisione con l’introduzione di diverse figure professionali (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara).
Tra le figure vi sono anche hostess e steward degli impianti sportivi e relativi coordinatori, per le quali, nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L., viene ammesso il ricorso al lavoro intermittente a tempo determinato e a cui è riconosciuta un’indennità di disponibilità non inferiore al 20%
della retribuzione mensile qualora, su richiesta del datore di lavoro, si impegnino a restare a disposizione in attesa della chiamata.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER LAVORATORI DIPENDENTI
- Non risulta più presente all’interno del testo la corresponsione dell’E.D.R. giornaliero.
- Per i dipendenti assunti ante 22 Dicembre 2015 il superminimo assorbibile, derivante dalla suddivisione dell’importo della 14° mensilità, nelle 13 attualmente previste, sarà erogato mensilmente, in forma decrescente fino al 31 Ottobre 2029.
- Viene previsto un aumento economico medio a regime di € 100,00 per il 4° livello, da erogare in tre tranches e da riparametrare.
- Viene inoltre previsto un importo una tantum per il periodo 01/07/2023- 31/12/2023, in modalità non indicate nel C.C.N.L.
PROSPETTO AUMENTI RETRIBUZIONI 2024/2029
CO.CO.CO. SPORTIVI & AMMISTRATIVO – GESTIONALI
Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2021, le Parti hanno disciplinato le collaborazioni coordinate e continuative applicabili al mondo dello sport.
Ai collaboratori coordinati e continuativi viene riconosciuta una maggiorazione del 25% rispetto alla paga base dei lavoratori subordinati. La maggiorazione viene prevista per «sopperire» alla mancanza di tredicesima, ferie, permessi, trattamento di fine rapporto.
Il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore a quanto previsto nel presente C.C.N.L. e sarà corrisposto di norma mensilmente.
Le Parti individuano i valori dei compensi minimi lordi (v. la progressione nella prossima slide). I compensi minimi vengono fissati in valori di paga oraria da considerarsi al lordo di imposte e contributi